Art. 2 
 
  1. La societa' Certificazione Vini Qualita' s.r.l. di cui  all'art.
1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovra'
assicurare  che,  conformemente  alle  prescrizioni  del   piano   di
controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti  certificati
nella predetta  denominazione  di  origine  rispondano  ai  requisiti
stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: 
  a) la Regione, gli uffici competenti  della  Camera  di  Commercio,
Industria, Artigianato  e  Agricoltura,  la  Provincia  ed  i  Comuni
competenti  per  il   territorio   di   produzione   della   predetta
denominazione di origine sono tenuti a mettere a  disposizione  della
struttura di controllo autorizzata, a  titolo  gratuito,  ogni  utile
documentazione in formato  cartaceo  e,  ove  possibile,  in  formato
elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario  viticolo
e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni
vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli  esami  analitici  ed
organolettici   e   ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini
dell'applicazione dell'attivita' di controllo; 
  b) i soggetti di cui all'art. 1, comma  1,  del  presente  decreto,
immessi  nel  sistema  di  controllo  rilasciano  alla  struttura  di
controllo   autorizzata,   sotto    la    propria    responsabilita',
un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a
denominazione  di  origine  controllata  ed   atte   a   divenire   a
denominazione di origine controllata detenute al  momento  dell'avvio
dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato  nella  contabilita'
obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute  nelle
precedenti  campagne  vitivinicole  ancora  in  giacenza  e  per   le
produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente  decreto,
l'attestazione  della   conformita'   ai   requisiti   previsti   dal
disciplinare di produzione  dei  prodotti  e  dei  processi  adottati
relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.