Art. 3 
 
  1. La struttura di controllo autorizzata  non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza, la documentazione di sistema come  depositata  presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  senza
il preventivo assenso del Ministero stesso. 
  2. La struttura di controllo autorizzata  non  puo'  modificare  il
piano di controllo ed il prospetto  tariffario  approvati,  senza  il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi. 
  3.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni  previste  nel  presente  decreto  nonche'  nel  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre
2010 e delle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.