Art. 4 1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010. Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 14 ottobre 2011, i quantitativi di vino a DOC «Colli Orientali del Friuli» sottozona "Rosazzo", ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e ss.mm., provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione della DOCG «Rosazzo» trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Colli Orientali del Friuli» sottozona "Rosazzo" a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici. Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2011 Il direttore generale: La Torre