IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie"; VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE della Commissione del 20 aprile 2011 relativa all'iscrizione dellla sostanza attiva metaldeide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE; VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metaldeide la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa: a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto; VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metaldeide non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011; RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metaldeide ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011; DECRETA Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metaldeide riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2011. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 9 giugno 2011, nonche' la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto e' consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2011 Il direttore generale: Borrello