IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTO il decreto ministeriale 9  giugno  2011  di  recepimento  della
direttiva 2011/54/UE della Commissione del 20  aprile  2011  relativa
all'iscrizione dellla sostanza attiva metaldeide nell'allegato I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  e  alla  modifica  della
decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla  decisione  2010/455/UE,
con conseguente cancellazione della medesima  sostanza  dall'allegato
alla decisione 2008/934/CE; 
VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 giugno
2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti  metaldeide  la  presentazione  al  Ministero
della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa: 
a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di  cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso  al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 9  giugno
2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in  commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  metaldeide
non aventi i requisiti di cui  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  del
medesimo decreto si intendono revocate a  decorrere  dall'1  dicembre
2011; 
RILEVATO  che  i   titolari   delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,  del  decreto
ministeriale 9 giugno 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
RITENUTO di dover procedere alla  revoca  dei  prodotti  fitosanitari
riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti  la  sostanza
attiva metaldeide ai sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  del  citato
decreto ministeriale 9 giugno 2011; 
 
                               DECRETA 
 
Sono  revocati  a  decorrere  dall'1   dicembre   2011   i   prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  metaldeide  riportati
nell'allegato al presente decreto, conformemente  a  quanto  disposto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2011. 
La commercializzazione, da parte dei  titolari  delle  autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari e dei  quantitativi  regolarmente  prodotti
fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma  3,  del
citato decreto 9  giugno  2011,  nonche'  la  vendita  da  parte  dei
rivenditori e/o distributori autorizzati  dei  prodotti  fitosanitari
revocati riportati nell'allegato al presente  decreto  e'  consentita
per 8 mesi a partire dalla data di  revoca  e  pertanto  fino  al  30
luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti e' invece consentito per 12
mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino  al  30  novembre
2012. 
I titolari delle autorizzazioni di  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato del presente  decreto  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca  e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
Il presente decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello