Art. 10 Norme transitorie 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o unita' locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attivita' mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attivita' presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «ARC» e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato decade dalla possibilita' di iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attivita', secondo le modalita' previste dall'articolo 2.