Art. 10 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel  registro
delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla
data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano  la
sezione  «Aggiornamento posizione  RI/REA»  del  modello  «ARC»   per
ciascuna sede o unita' locale e  la  inoltrano  per  via  telematica,
entro un anno dalla predetta data,  all'ufficio  del  registro  delle
imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito
la   sede   principale,   pena   l'inibizione   alla    continuazione
dell'attivita' mediante apposito provvedimento del  Conservatore  del
registro delle imprese. 
  2.  Le  persone  fisiche  iscritte  nel  ruolo,  che  non  svolgono
l'attivita' presso  alcuna  impresa  alla  data  di  acquisizione  di
efficacia   del    presente    decreto,    compilano    la    sezione
«Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello  «ARC»  e  la
inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data. 
  3.  Trascorso  inutilmente  il  termine  di   cui   al   comma   2,
l'interessato decade dalla possibilita' di  iscrizione  nell'apposita
sezione  del  REA.  Tuttavia   l'iscrizione   nel   soppresso   ruolo
costituisce, nei cinque anni successivi  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto,  requisito  professionale  abilitante  per  l'avvio
dell'attivita', secondo le modalita' previste dall'articolo 2.