Art. 12 
 
 
                    Libera prestazione di servizi 
 
  1.  La  prestazione  temporanea  e  occasionale  dell'attivita'  e'
consentita alle imprese stabilite in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea che, in base alle leggi di  quello  Stato  sono  abilitate  a
svolgere l'attivita',  se  non  aventi  alcuna  sede  nel  territorio
italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui  al  titolo  II  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  di  recepimento  della
direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20,  comma  3,  del
decreto legislativo. 
  2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo  di
iscrizione  nel  registro  delle  imprese  o  nel  REA,  non  trovano
applicazione  nei  confronti  delle  imprese  esercenti   l'attivita'
oggetto  del  medesimo  decreto,  stabilite  in  altro  Stato  membro
dell'Unione europea e non aventi alcuna  sede  o  unita'  locale  sul
territorio italiano.