Art. 12 Libera prestazione di servizi 1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attivita' e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attivita', se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attivita' oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio italiano.