Art. 2 
 
 
                      Presentazione della SCIA 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo,  le
imprese che  esercitano  attivita'  di  agente  o  rappresentante  di
commercio presentano all'ufficio del  registro  delle  imprese  della
Camera di  commercio  della  provincia  dove  esercitano  l'attivita'
apposita SCIA, corredata delle certificazioni e  delle  dichiarazioni
sostitutive previste dalla legge,  compilando  la  sezione  SCIA  del
modello «ARC», sottoscritto digitalmente  dal  titolare  dell'impresa
individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 
  2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma  1,  nonche'
quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9,  contestualmente  alle
istanze relative agli  adempimenti  pubblicitari  nei  confronti  del
registro delle imprese, ovvero  del  REA,  utilizzando  la  procedura
della Comunicazione unica.