Art. 2 Presentazione della SCIA 1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese che esercitano attivita' di agente o rappresentante di commercio presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attivita' apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «ARC», sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.