Art. 4 
 
 
     Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali 
 
  1. L'impresa che esercita l'attivita' in piu' sedi o unita'  locali
presenta una SCIA per ciascuna di esse. 
  2. Presso ogni sede o unita' locale in cui  si  svolge  l'attivita'
l'impresa nomina almeno un soggetto,  amministratore  o  preposto  in
possesso dei requisiti di idoneita' allo svolgimento  dell'attivita',
certificati secondo le modalita' definite all'articolo 3.