Art. 4 Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali 1. L'impresa che esercita l'attivita' in piu' sedi o unita' locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. 2. Presso ogni sede o unita' locale in cui si svolge l'attivita' l'impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneita' allo svolgimento dell'attivita', certificati secondo le modalita' definite all'articolo 3.