Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. 3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell'interessato, la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato «C» al presente decreto.