Art. 5 
 
 
             Accertamento e certificazione dei requisiti 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le  dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad  assegnare  la
qualifica  di  agente  o  rappresentante   di   commercio,   avviando
contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della
legge n. 241 del 1990. 
  2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e'  certificata
nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. 
  3. L'ufficio del registro  delle  imprese  rilascia,  su  richiesta
dell'interessato, la  tessera  personale  di  riconoscimento  di  cui
all'articolo 13 del decreto  ministeriale  21  agosto  1985,  recante
norme di attuazione della legge 3 maggio  1985,  n.  204,  munita  di
fotografia, conforme al modello di cui all'allegato «C»  al  presente
decreto.