Art. 6 Verifica dinamica della permanenza dei requisiti 1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attivita', nonche' di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attivita' per suo conto. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attivita' e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attivita', adottato ai sensi del comma 2, e' iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attivita' medesima.