Art. 6 
 
 
          Verifica dinamica della permanenza dei requisiti 
 
  1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni
cinque  anni  dalla  presentazione  della  SCIA,  la  permanenza  dei
requisiti che consentono all'impresa lo  svolgimento  dell'attivita',
nonche' di quelli previsti per i soggetti  che  svolgono  l'attivita'
per suo conto. 
  2. Il Conservatore del registro  delle  imprese,  che  verifica  la
sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento
di  inibizione  alla  continuazione  dell'attivita'   e   adotta   il
conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari
o l'accertamento di violazioni amministrative. 
  3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento  dell'attivita',
adottato ai sensi del comma  2,  e'  iscritto  d'ufficio  nel  REA  e
determina   l'annotazione   nello   stesso   REA   della   cessazione
dell'attivita' medesima.