Art. 8 Provvedimenti inibitori dell'attivita' 1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della legge e dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo, il provvedimento di cancellazione e' annotato ed iscritto per estratto nel REA. A detto provvedimento accedono gli uffici del registro delle imprese, nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1 nonche' degli articoli 5 e 6, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.