Art. 8 
 
 
               Provvedimenti inibitori dell'attivita' 
 
  1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7  della  legge  e
dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo, il  provvedimento
di cancellazione e' annotato ed iscritto  per  estratto  nel  REA.  A
detto provvedimento accedono gli uffici del registro  delle  imprese,
nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge
7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 
  2. Avverso i provvedimenti inibitori di  avvio  o  di  prosecuzione
dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1 nonche' degli  articoli
5 e 6, e' ammesso ricorso  gerarchico  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, in base al combinato disposto dell'articolo 74,  comma  6,
del  decreto  legislativo  e   dell'articolo   11,   comma   4,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.