Art. 9 Modifiche 1. Le modifiche inerenti l'attivita' o il personale ad essa adibito sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione «Modifiche» del modello «ARC», sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.