Art. 9 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Le modifiche inerenti l'attivita' o il personale ad essa adibito
sono  comunicate  all'ufficio  del  registro  delle   imprese   della
competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento,  mediante
compilazione   della   sezione   «Modifiche»   del   modello   «ARC»,
sottoscritto  dal  titolare  dell'impresa   individuale   o   da   un
amministratore dell'impresa societaria.