Art. 10 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel  registro
delle imprese e nel REA, le imprese attive  ed  iscritte  nell'elenco
autorizzato alla data  di  acquisizione  di  efficacia  del  presente
decreto, compilano la sezione "AGGIORNAMENTO  POSIZIONE  RI/REA"  del
modello "SPEDIZIONIERI" per  ciascuna  sede  o  unita'  locale  e  la
inoltrano per via telematica, entro  un  anno  dalla  predetta  data,
all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio  nel
cui circondario hanno stabilita la sede principale, pena l'inibizione
alla continuazione dell'attivita' mediante apposito provvedimento del
Conservatore del registro delle imprese. 
  2.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese   destinatario   delle
comunicazioni di cui al comma 1 richiede  alla  Camera  di  commercio
presso  il  cui  elenco  autorizzato  l'impresa  era   iscritta,   il
trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo.  Detto
trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.