Art. 10 Norme transitorie 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "SPEDIZIONIERI" per ciascuna sede o unita' locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilita la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attivita' mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. L'ufficio del registro delle imprese destinatario delle comunicazioni di cui al comma 1 richiede alla Camera di commercio presso il cui elenco autorizzato l'impresa era iscritta, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.