Art. 2 Presentazione della SCIA 1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di spedizione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attivita' apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 10, comma 2, della legge, compilando la sezione "SCIA" del modello "SPEDIZIONIERI", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.