Art. 2 
 
 
                      Presentazione della SCIA 
 
  1. Ai sensi dell'art. 25, comma  3,  del  decreto  legislativo,  le
imprese di  spedizione  presentano  all'ufficio  del  registro  delle
imprese della Camera di commercio  della  provincia  dove  esercitano
l'attivita' apposita SCIA, corredata  delle  certificazioni  e  delle
dichiarazioni  sostitutive  previste  dalla  legge,  relative   anche
all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 10, comma  2,  della
legge, compilando la  sezione  "SCIA"  del  modello  "SPEDIZIONIERI",
sottoscritto  digitalmente  dal  titolare  dell'impresa  individuale,
ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 
  2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma  1,  nonche'
quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9,  contestualmente  alle
istanze relative agli  adempimenti  pubblicitari  nei  confronti  del
registro delle imprese, ovvero  del  REA,  utilizzando  la  procedura
della Comunicazione unica.