Art. 4 Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali 1. L'impresa che esercita l'attivita' in piu' sedi o unita' locali, presenta una SCIA per ciascuna di esse. 2. Presso ogni sede o unita' locale in cui si svolge l'attivita' l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attivita', certificati secondo le modalita' definite all'art. 3.