Art. 4 
 
 
     Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali 
 
  1. L'impresa che esercita l'attivita' in piu' sedi o unita' locali,
presenta una SCIA per ciascuna di esse. 
  2. Presso ogni sede o unita' locale in cui  si  svolge  l'attivita'
l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti  morali
e professionali idonei allo svolgimento  dell'attivita',  certificati
secondo le modalita' definite all'art. 3.