Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di impresa di spedizione, avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.