Art. 5 
 
 
             Accertamento e certificazione dei requisiti 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le  dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad  assegnare  la
qualifica di  impresa  di  spedizione,  avviando  contestualmente  la
verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 
  2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e'  certificata
nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.