Art. 6 
 
 
          Verifica dinamica della permanenza dei requisiti 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una  volta
ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la  permanenza  dei
requisiti che consentono all'impresa lo  svolgimento  dell'attivita',
nonche' di quelli previsti per i soggetti preposti. 
  2. Il Conservatore del registro  delle  imprese,  che  verifica  la
sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento
di  inibizione  alla  continuazione  dell'attivita'   e   adotta   il
conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari
o l'accertamento di violazioni amministrative. 
  3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento  dell'attivita',
adottato ai sensi del comma  2,  e'  iscritto  d'ufficio  nel  REA  e
determina   l'annotazione   nello   stesso   REA   della   cessazione
dell'attivita' medesima.