Art. 8 
 
 
                     Provvedimenti sanzionatori 
 
  1. Le sanzioni previste dall'art.  11  della  legge,  che  a  norma
dell'art.  76,  comma  6,  del  decreto  legislativo  consistono  nel
pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di  sospensione  o
di inibizione perpetua dell'attivita', sono annotate ed iscritte  per
estratto nel REA. 
  A detti  provvedimenti  accedono  gli  uffici  del  registro  delle
imprese nonche', nel rispetto delle procedure  previste  dal  capo  V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 
  2. Avverso i provvedimenti inibitori di  avvio  o  di  prosecuzione
dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1, nonche' degli articoli
5 e 6, e' ammesso ricorso  gerarchico  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, in base al combinato disposto dell'art. 76, comma  6,  del
decreto legislativo e dell'art. 16 della legge.