Art. 8 Provvedimenti sanzionatori 1. Le sanzioni previste dall'art. 11 della legge, che a norma dell'art. 76, comma 6, del decreto legislativo consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell'attivita', sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1, nonche' degli articoli 5 e 6, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'art. 76, comma 6, del decreto legislativo e dell'art. 16 della legge.