Art. 9 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Le modifiche inerenti l'attivita' o i soggetti di cui all'art. 3
sono  comunicate  all'ufficio  del  registro  delle   imprese   della
competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento,  mediante
compilazione della sezione "MODIFICHE" del  modello  "SPEDIZIONIERI",
sottoscritto  dal  titolare  dell'impresa   individuale   o   da   un
amministratore dell'impresa societaria.