Art. 9 Modifiche 1. Le modifiche inerenti l'attivita' o i soggetti di cui all'art. 3 sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello "SPEDIZIONIERI", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.