Art. 7 
 
  1. La valutazione dei requisiti richiesti dagli articoli precedenti
ai fini della valutazione della rappresentativita', e'  demandata  ad
apposita Commissione tecnica, la cui nomina  sara'  formalizzata  con
successivo decreto del direttore generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura, in cui saranno definiti i criteri e  le  direttive
per lo svolgimento dei lavori della Commissione, che dovranno  essere
ultimati entro il 30 marzo 2012. 
  2. La Commissione tecnica sara' composta di  cinque  membri  ed  un
segretario. 
  3. I membri della  Commissione  non  devono  intrattenere,  o  aver
intrattenuto negli ultimi tre  anni,  alcun  tipo  di  collaborazione
professionale  con  gli  enti  di  cui  deve   essere   valutata   la
rappresentativita'.