Art. 7 1. La valutazione dei requisiti richiesti dagli articoli precedenti ai fini della valutazione della rappresentativita', e' demandata ad apposita Commissione tecnica, la cui nomina sara' formalizzata con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in cui saranno definiti i criteri e le direttive per lo svolgimento dei lavori della Commissione, che dovranno essere ultimati entro il 30 marzo 2012. 2. La Commissione tecnica sara' composta di cinque membri ed un segretario. 3. I membri della Commissione non devono intrattenere, o aver intrattenuto negli ultimi tre anni, alcun tipo di collaborazione professionale con gli enti di cui deve essere valutata la rappresentativita'.