IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
«Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del
Nuovo codice della strada», e successive modificazioni; 
  Vista la circolare del Ministero  dei  lavori  pubblici,  8  giugno
2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza  delle
strade»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante
«Sicurezza nelle gallerie stradali»; 
  Vista  la  direttiva  2008/96/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  alla  gestione  della
sicurezza delle infrastrutture stradali; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35  di  attuazione
della direttiva  2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
infrastrutture stradali; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  5  agosto  2011,  n.  305  di
attribuzione delle funzioni  ed  attivita'  individuate  nel  decreto
legislativo n. 35 del 2011  alle  strutture  ministeriali  che  hanno
relativa competenza in materia; 
  Attesa la necessita' di emanare entro la data del 19 dicembre  2011
il decreto ministeriale di adozione dei programmi di formazione per i
controllori della sicurezza stradale di cui all'art. 9, comma 1,  del
decreto legislativo n. 35 del 2011, cui le universita', gli organismi
ed enti di  ricerca,  i  consigli  e  gli  ordini  professionali,  le
associazioni operanti nel settore  della  sicurezza  stradale  devono
attenersi; 
  Acquisita l'intesa del Ministero della istruzione, dell'universita'
e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto,  previsto  dal  comma  1  dell'art.  9  del
decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011, disciplina il  programma
di formazione per i controllori della sicurezza  stradale,  contenuto
nell'allegato che costituisce parte integrante del presente  decreto.
Tale programma deve essere  adottato  dagli  enti  formatori  per  lo
svolgimento dei corsi di formazione finalizzati  alla  certificazione
dell'idoneita'  professionale  allo   svolgimento   delle   attivita'
previste per i controllori  della  sicurezza  stradale  nel  medesimo
decreto legislativo. 
  2. La formazione e' indirizzata a preparare una figura dall'elevato
profilo professionale che possegga approfondite conoscenze, capacita'
e competenze finalizzate al controllo della sicurezza per i  progetti
di  infrastrutture  di  nuova  realizzazione  o  di   interventi   di
adeguamento di infrastrutture  esistenti  e  all'effettuazione  delle
ispezioni della sicurezza stradale. 
  3. Il corso fornisce anche  una  preparazione  per  l'effettuazione
delle  ispezioni  nelle  gallerie  stradali,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 264/2006. 
  4. Il presente decreto fissa altresi' le modalita'  di  entrata  in
operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'art.  4,  comma  7,
del medesimo decreto legislativo, nel quale sono iscritti i  soggetti
abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto
il territorio nazionale.