IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, 8 giugno 2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Sicurezza nelle gallerie stradali»; Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305 di attribuzione delle funzioni ed attivita' individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia; Attesa la necessita' di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di adozione dei programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2011, cui le universita', gli organismi ed enti di ricerca, i consigli e gli ordini professionali, le associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale devono attenersi; Acquisita l'intesa del Ministero della istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto, previsto dal comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011, disciplina il programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale programma deve essere adottato dagli enti formatori per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione dell'idoneita' professionale allo svolgimento delle attivita' previste per i controllori della sicurezza stradale nel medesimo decreto legislativo. 2. La formazione e' indirizzata a preparare una figura dall'elevato profilo professionale che possegga approfondite conoscenze, capacita' e competenze finalizzate al controllo della sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova realizzazione o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti e all'effettuazione delle ispezioni della sicurezza stradale. 3. Il corso fornisce anche una preparazione per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali, ai sensi del decreto legislativo n. 264/2006. 4. Il presente decreto fissa altresi' le modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del medesimo decreto legislativo, nel quale sono iscritti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto il territorio nazionale.