Art. 2 Durata e articolazione dei corsi di formazione 1. Il corso formativo di durata complessiva non inferiore a 180 ore, come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, e' articolato in moduli e sottomoduli secondo l'allegato programma, in cui e' specificata altresi' la durata minima di ciascun modulo. 2. Gli enti formatori autorizzati possono organizzare corsi di formazione secondo un calendario dagli stessi definito che comunque deve prevedere la conclusione del corso entro 12 mesi dalla sua attivazione.