Art. 2 
 
 
           Durata e articolazione dei corsi di formazione 
 
  1. Il corso formativo di durata complessiva  non  inferiore  a  180
ore, come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del  decreto  legislativo
n. 35/2011, e' articolato in moduli e sottomoduli secondo  l'allegato
programma, in cui e' specificata altresi' la durata minima di ciascun
modulo. 
  2. Gli enti formatori  autorizzati  possono  organizzare  corsi  di
formazione secondo un calendario dagli stessi definito  che  comunque
deve prevedere la conclusione del  corso  entro  12  mesi  dalla  sua
attivazione.