Art. 4 Modalita' di organizzazione del corso 1. Gli enti formatori organizzano i corsi nel rispetto del programma autorizzato, curando, sotto la propria responsabilita', le attivita' di supporto all'erogazione didattica e alla gestione amministrativa del corso fino al rilascio del certificato di idoneita'. 2. L'attivita' formativa e' articolata in lezioni in aula, esercitazioni applicative con redazione di documenti di verifica riguardanti attivita' di valutazione e controllo di progetti stradali sotto il punto di vista della sicurezza della circolazione, nonche' ispezioni di sicurezza su strada ed in galleria. 3. L'ente formatore ha facolta' di prevedere ulteriori sottomoduli, insegnamenti integrativi, seminari e workshop, esercitazioni applicative e/o ispezioni, inserendoli nel programma del corso, in aggiunta alle 180 ore minime stabilite nel programma allegato. 4. Il corso puo' essere organizzato, limitatamente alle lezioni teoriche, anche a distanza in sedi distaccate mediante collegamento telematico alla sede principale. 5. Il numero di partecipanti al singolo corso, comprensivo dei soggetti frequentanti le sedi distaccate, non deve essere superiore a 40, al fine di consentire un'adeguata interattivita' tra discenti e formatori.