Art. 4 
 
 
                Modalita' di organizzazione del corso 
 
  1.  Gli  enti  formatori  organizzano  i  corsi  nel  rispetto  del
programma autorizzato, curando, sotto la propria responsabilita',  le
attivita'  di  supporto  all'erogazione  didattica  e  alla  gestione
amministrativa  del  corso  fino  al  rilascio  del  certificato   di
idoneita'. 
  2.  L'attivita'  formativa  e'  articolata  in  lezioni  in   aula,
esercitazioni applicative con  redazione  di  documenti  di  verifica
riguardanti attivita' di valutazione e controllo di progetti stradali
sotto il punto di vista della sicurezza della  circolazione,  nonche'
ispezioni di sicurezza su strada ed in galleria. 
  3. L'ente formatore ha facolta' di prevedere ulteriori sottomoduli,
insegnamenti  integrativi,   seminari   e   workshop,   esercitazioni
applicative e/o ispezioni, inserendoli nel programma  del  corso,  in
aggiunta alle 180 ore minime stabilite nel programma allegato. 
  4. Il corso puo' essere  organizzato,  limitatamente  alle  lezioni
teoriche, anche a distanza in sedi distaccate  mediante  collegamento
telematico alla sede principale. 
  5. Il numero di partecipanti  al  singolo  corso,  comprensivo  dei
soggetti frequentanti le sedi distaccate, non deve essere superiore a
40, al fine di consentire un'adeguata interattivita' tra  discenti  e
formatori.