Art. 5 
 
 
                         Frequenza al corso 
 
  1.  La  frequenza  al  corso  di  formazione  e'  obbligatoria  per
l'ammissione  all'esame  finale  di   certificazione   dell'idoneita'
professionale. 
  2. Sono consentite assenze per un numero di ore non superiore a 36,
pari al 20% del numero di ore minimo previsto.