Art. 6 Esame finale e certificato di idoneita' professionale 1. L'accertamento del livello di conoscenza raggiunto dai discenti viene effettuato mediante un esame finale, scritto ed orale, sull'intero programma del corso, obbligatorio per il conseguimento dell'idoneita' professionale, certificata dal superamento dell'esame stesso, che consente l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 35/2011. 2. Gli enti formatori devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le date degli esami almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima prova della sessione. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' inserire un proprio rappresentante nella commissione d'esame. 4. L'esame scritto comprende tre prove: la prima consiste nella risoluzione di 45 quesiti a risposta multipla (5 quesiti per il modulo 1, 15 quesiti per il modulo 2, 10 quesiti per i moduli 3 e 4 e 5 quesiti per il modulo 5), da risolversi in 60 minuti, su tutti gli argomenti trattati nel corso; la seconda nella redazione di una relazione di controllo su un progetto tipo, da svolgersi in 120 minuti; la terza nell'individuazione delle misure correttive da attuare in base agli esiti dell'ispezione riportati nella scheda compilata dal candidato durante l'ispezione di esercitazione, da svolgersi in 60 minuti. L'esame scritto si intende superato se viene raggiunta una votazione minima di 60/100 in ciascuna prova, e consente l'ammissione all'esame orale. 5. L'esame orale verte su tutti gli argomenti trattati nel corso di formazione, per la verifica del livello delle conoscenze raggiunto, e si intende superato se si consegue una votazione minima di 60/100. 6. In caso di superamento positivo dell'esame finale, al discente viene rilasciato dall'ente erogatore del corso il «Certificato di idoneita' professionale» (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale) ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 35/2011. Detto certificato riporta gli estremi dell'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilasciata all'ente erogatore del corso, nonche' il livello di professionalita' acquisito, consistente nella media aritmetica delle quattro votazioni espressa in centesimi. 7. In caso di mancato superamento dell'esame scritto, il discente puo' sostenere l'esame una seconda volta a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi. 8. In caso di mancato superamento dell'esame orale, il discente puo' sostenere l'esame orale soltanto una seconda volta, senza dover sostenere nuovamente l'esame scritto, a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi. 9. In caso di mancato superamento anche del secondo esame, il discente, per conseguire il certificato di idoneita' (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), deve frequentare nuovamente il corso di formazione.