Art. 6 
 
 
                     Esame finale e certificato 
                     di idoneita' professionale 
 
  1. L'accertamento del livello di conoscenza raggiunto dai  discenti
viene  effettuato  mediante  un  esame  finale,  scritto  ed   orale,
sull'intero programma del corso, obbligatorio  per  il  conseguimento
dell'idoneita' professionale, certificata dal superamento  dell'esame
stesso, che consente l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  7
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 35/2011. 
  2.  Gli  enti  formatori  devono  comunicare  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti le date degli esami almeno  30  giorni
prima della data fissata per la prima prova della sessione. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'  inserire
un proprio rappresentante nella commissione d'esame. 
  4. L'esame scritto comprende tre prove:  la  prima  consiste  nella
risoluzione di 45 quesiti a  risposta  multipla  (5  quesiti  per  il
modulo 1, 15 quesiti per il modulo 2, 10 quesiti per i moduli 3 e 4 e
5 quesiti per il modulo 5), da risolversi in 60 minuti, su tutti  gli
argomenti trattati nel corso;  la  seconda  nella  redazione  di  una
relazione di controllo su un  progetto  tipo,  da  svolgersi  in  120
minuti; la  terza  nell'individuazione  delle  misure  correttive  da
attuare in base agli  esiti  dell'ispezione  riportati  nella  scheda
compilata dal candidato  durante  l'ispezione  di  esercitazione,  da
svolgersi in 60 minuti. L'esame scritto si intende superato se  viene
raggiunta una  votazione  minima  di  60/100  in  ciascuna  prova,  e
consente l'ammissione all'esame orale. 
  5. L'esame orale verte su tutti gli argomenti trattati nel corso di
formazione, per la verifica del livello delle conoscenze raggiunto, e
si intende superato se si consegue una votazione minima di 60/100. 
  6. In caso di superamento positivo dell'esame finale,  al  discente
viene rilasciato dall'ente erogatore del  corso  il  «Certificato  di
idoneita'  professionale»  (Attestato  di  frequenza  e   superamento
dell'esame  finale)  ai  sensi  dell'art.  9  comma  2  del   decreto
legislativo  n.  35/2011.  Detto  certificato  riporta  gli   estremi
dell'autorizzazione  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti rilasciata all'ente erogatore del corso, nonche' il livello
di professionalita' acquisito,  consistente  nella  media  aritmetica
delle quattro votazioni espressa in centesimi. 
  7. In caso di mancato superamento dell'esame scritto,  il  discente
puo' sostenere l'esame una seconda volta a distanza di  non  meno  di
due mesi dal primo ma entro dodici mesi. 
  8. In caso di mancato superamento  dell'esame  orale,  il  discente
puo' sostenere l'esame orale soltanto una seconda volta, senza  dover
sostenere nuovamente l'esame scritto, a distanza di non meno  di  due
mesi dal primo ma entro dodici mesi. 
  9. In caso di mancato  superamento  anche  del  secondo  esame,  il
discente, per conseguire il certificato di  idoneita'  (Attestato  di
frequenza  e  superamento  dell'esame   finale),   deve   frequentare
nuovamente il corso di formazione.