Art. 7 Modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco dei controllori ed ispettori (art. 4, c. 7) 1. I controllori ed ispettori che hanno conseguito il certificato (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), possono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'inserimento nell'apposito elenco previsto dall'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35/2011, mediante presentazione di specifica domanda, cui deve essere allegata copia del certificato di idoneita' professionale rilasciato dall'ente formatore entro 30 giorni dall'espletamento dell'esame finale. 2. L'elenco gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'unico elenco valido per tutto il territorio nazionale. 3. Il Ministero aggiorna l'elenco con cadenza trimestrale (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) previa istruttoria delle eventuali richieste pervenute, rispettivamente entro il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno e lo pubblica nel proprio sito web istituzionale. 4. L'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 35/2011 diviene operativo solo dopo l'iscrizione di almeno dieci soggetti. Fino a che non si raggiunge tale numero, rimane operativo un elenco «provvisorio» formato dai soggetti di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 35/2011. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' ampia diffusione della data di entrata in operativita' del predetto elenco, anche attraverso il proprio sito web istituzionale. 5. L'iscrizione nell'elenco e' consentita solo se il certificato di idoneita' e' stato rilasciato nei tre anni antecedenti la data di istanza di iscrizione.