Art. 7 
 
 
         Modalita' di entrata in operativita' e di gestione 
       dell'elenco dei controllori ed ispettori (art. 4, c. 7) 
 
  1. I controllori ed ispettori che hanno conseguito  il  certificato
(Attestato di frequenza e  superamento  dell'esame  finale),  possono
richiedere  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
l'inserimento nell'apposito elenco previsto dall'art. 4, comma 7  del
decreto legislativo n. 35/2011, mediante presentazione  di  specifica
domanda, cui deve essere allegata copia del certificato di  idoneita'
professionale  rilasciato  dall'ente  formatore   entro   30   giorni
dall'espletamento dell'esame finale. 
  2. L'elenco  gestito  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' l'unico elenco valido per tutto il territorio nazionale. 
  3. Il Ministero  aggiorna  l'elenco  con  cadenza  trimestrale  (31
gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) previa  istruttoria  delle
eventuali richieste pervenute, rispettivamente entro il 31  dicembre,
il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre  di  ciascun  anno  e  lo
pubblica nel proprio sito web istituzionale. 
  4. L'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo  n.
35/2011 diviene operativo solo  dopo  l'iscrizione  di  almeno  dieci
soggetti. Fino a che non si raggiunge tale numero,  rimane  operativo
un elenco «provvisorio» formato dai  soggetti  di  cui  all'art.  12,
comma 4, del decreto  legislativo  n.  35/2011.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti da' ampia  diffusione  della  data  di
entrata in operativita' del  predetto  elenco,  anche  attraverso  il
proprio sito web istituzionale. 
  5. L'iscrizione nell'elenco e' consentita solo se il certificato di
idoneita' e' stato rilasciato nei tre anni  antecedenti  la  data  di
istanza di iscrizione.