Art. 8 Modalita' di aggiornamento dei soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita' professionale 1. Ai fini della permanenza nell'elenco i controllori ed ispettori devono frequentare specifici corsi di aggiornamento, previsti dal comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, il cui programma e' contenuto in allegato, con cadenza almeno triennale, e superare il relativo esame. In caso di mancato aggiornamento i controllori ed ispettori, previa comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono sospesi dall'elenco per un periodo di 12 mesi, fino all'effettuazione dell'aggiornamento. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza il dovuto aggiornamento essi decadono dall'elenco con la conseguente necessita' di una nuova certificazione ai fini di una eventuale successiva iscrizione.