Art. 8 
 
 
          Modalita' di aggiornamento dei soggetti che hanno 
        conseguito il certificato di idoneita' professionale 
 
  1. Ai fini della permanenza nell'elenco i controllori ed  ispettori
devono frequentare specifici corsi  di  aggiornamento,  previsti  dal
comma 4 dell'art. 9  del  decreto  legislativo  n.  35/2011,  il  cui
programma e' contenuto in allegato, con cadenza almeno  triennale,  e
superare il relativo  esame.  In  caso  di  mancato  aggiornamento  i
controllori ed ispettori, previa comunicazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono sospesi dall'elenco per un
periodo  di  12  mesi,  fino  all'effettuazione   dell'aggiornamento.
Trascorsi ulteriori  12  mesi  senza  il  dovuto  aggiornamento  essi
decadono dall'elenco con  la  conseguente  necessita'  di  una  nuova
certificazione ai fini di una eventuale successiva iscrizione.