IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011) ed in particolare l'art. 40, comma 4, che prevede che entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili; Visto il medesimo art. 40 che: - al comma 2 stabilisce che il Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE), tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce un sistema per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi a livello sia nazionale, che regionale, e che permetta inoltre di stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; - al comma 1 prevede che nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia; - al comma 5 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia da applicare per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, definiti ai sensi dell'art. 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011; Visto il Piano di azione nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (di seguito PAN), adottato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali e le misure al 2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e sviluppare quelli di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico, termico e dei trasporti, quantificando anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione nazionale, quali l'importazione di energia da altri paesi; Visto il Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni; Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare le modalita' per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili indicate all'art. 5; Visto l'Energy Statistics Manual predisposto dall'International Energy Agency - IEA e da EUROSTAT, in particolare nelle sezioni dedicate alle classificazioni degli impianti e delle fonti, nonche' i documenti e manuali di accompagnamento ai questionari per la predisposizione, da parte dei paesi Membri, dei questionari stessi; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni che agli articoli 7 e 11 prevede per i soggetti pubblici e privati l'obbligo di fornire i dati statistici rilevanti per il Piano Statistico Nazionale (PSN) e stabilisce le corrispondenti sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di violazione; Considerato che per il settore dell'energia elettrica il sistema di rilevazione e monitoraggio statistico e' ormai sviluppato e consolidato, e consente di rispondere adeguatamente ai flussi informativi richiesti dalla citata Direttiva, sia a livello nazionale che a livello regionale; Considerato che per i settori termico e dei trasporti le informazioni statistiche non sono disponibili col medesimo grado di approfondimento del settore elettrico e che pertanto si rende necessaria un'implementazione del sistema nonche' lo sviluppo di specifiche metodologie di calcolo; Vista la proposta di metodologia predisposta dal GSE in cui sono individuati i dati puntuali da rilevare per descrivere e monitorare il consumo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore del calore e dei trasporti, utili per la costruzione degli indicatori-obiettivo e per il monitoraggio statistico dei consumi delle singole fonti; Visto il sistema informativo di monitoraggio statistico, messo a punto dal GSE, denominato SIMERI - Sistema Italiano per il Monitoraggio delle Energie RInnovabili - nel quale confluiscono i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili; Ritenuto che la suddetta metodologia e' corrispondente alle finalita' espresse dall'art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e assicura: - il monitoraggio degli obiettivi nazionali, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili; - la possibilita' di ottenere, nel tempo, la coerenza tra il monitoraggio e il bilancio energetico nazionale; - la disponibilita' dei dati necessari alla predisposizione delle relazioni di cui all'art. 22 della direttiva 2009/28/CE; Considerato inoltre che, in attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE procedera' a integrare SIMERI con i seguenti ulteriori elementi: - il monitoraggio di eventuali progetti comuni e trasferimenti statistici realizzati con altri Stati membri ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera d), e art. 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonche' quelli relativi ai progetti comuni con Paesi terzi, di cui art. 36, comma 1, lettera c) del medesimo decreto; - la stima a livello nazionale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica; - la stima delle ricadute industriali ed occupazionali connesse con la diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica; Ritenuto che il monitoraggio nazionale costituisce anche il riferimento per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli obiettivi regionali, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di energia coperti da fonti energetiche rinnovabili, stabiliti in attuazione dell'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e nel rispetto delle finalita' di cui al medesimo art. 40, comma 1, e' approvata la metodologia riportata nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. La metodologia e' applicata, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 2. Per il settore elettrico, la metodologia di rilevazione e' basata: a. per quanto riguarda il solare fotovoltaico e gli impianti di potenza inferiore ai 200 kW, sugli archivi amministrativi o rilevazione diretta del GSE relativi agli incentivi e alle certificazioni di impianto; b. per quanto riguarda tutte le altre forme di generazione elettrica da fonti rinnovabili, su dati rilevati direttamente da Terna presso gli operatori che Terna stessa e' tenuta a trasmettere annualmente al GSE. 3. Per il settore termico e dei trasporti, la metodologia e' articolata nei seguenti dieci temi statistici, riportati nell'allegato 1, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica scheda: I. Calore derivato, ovvero prodotto da impianti del settore della trasformazione di fonti primarie e ceduto a terzi; II. Energia geotermica; III. Energia solare termica; IV. Rifiuti; V. Biomasse solide; VI. Bioliquidi; VII. Biogas; VIII. Pompe di calore; IX. Biocarburanti e biometano; X. Energia elettrica nei trasporti. 4. I dati e le informazioni raccolti dal GSE in applicazione della metodologia di cui al comma 1 sono utilizzati per l'elaborazione del Bilancio energetico nazionale, per le altre statistiche del sistema statistico nazionale afferenti le fonti rinnovabili di energia nonche' per le statistiche energetiche nazionali da inviare all'Ufficio statistiche della Commissione europea.