Art. 2 Obbligo di trasmissione dati 1. I soggetti pubblici e, su richiesta del GSE, i soggetti privati, titolari di informazioni necessarie all'implementazione del sistema, sono tenuti a fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche di cui alle schede riportate nell'Allegato 1. I dati sono forniti secondo le modalita' operative indicate dal GSE e per le sole finalita' statistiche di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Le sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 1989 si applicano ai soggetti pubblici e privati che, senza giustificato motivo, non ottemperino, nei tempi e nei modi stabiliti, all'obbligo di fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche di cui al comma 1.