Art. 3 
 
 
                      Formazione di nuovi dati 
 
  1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente  decreto,  le  amministrazioni
utilizzano  il  Sistema  di  riferimento  geodetico   nazionale   per
georeferenziare  le  proprie  stazioni  permanenti,  nonche'  per   i
risultati di nuovi rilievi, le nuove realizzazioni  cartografiche,  i
nuovi prodotti derivati da immagini fotografiche aeree e satellitari,
le banche dati geografiche e per qualsiasi nuovo documento o dato  da
georeferenziare.