Art. 4 
 
 
                   Conversione dei dati pregressi 
 
  1. Le amministrazioni rendono disponibili  secondo  le  regole  del
Sistema di cui all'art. 2, mediante procedimento  di  conversione,  i
dati pregressi espressi secondo regole afferenti ad altri Sistemi  di
riferimento, sulla base di una specifica  pianificazione  documentata
nel Repertorio di cui all'art. 59, comma 3, del CAD  e  del  relativo
provvedimento di attuazione. 
  2. La conversione dei dati territoriali, precedentemente  prodotti,
ed espressi nei Sistemi  di  riferimento  geodetico  ROMA40,  ED50  e
ETRF89  e'  effettuata  utilizzando  i  dati  e  le  procedure  messi
gratuitamente  a  disposizione  delle  amministrazioni  dall'Istituto
Geografico Militare e, previa convenzione ai  sensi  del  CAD,  anche
utilizzabili presso il Geoportale nazionale.