Art. 5 Rete Dinamica Nazionale 1. La Rete dinamica nazionale (RDN), costituita dalle stazioni permanenti di cui all'allegato 1 materializza il nuovo Sistema di riferimento geodetico nazionale. 2. Le stazioni permanenti della Rete dinamica nazionale rispettano le specifiche tecniche di cui all'allegato 2. 3. L'Istituto Geografico Militare cura, anche attraverso accordi con le Regioni e gli enti gestori o proprietari delle stazioni, il monitoraggio e l'efficienza della Rete dinamica nazionale. 4. L'elenco delle stazioni permanenti della Rete dinamica nazionale e' aggiornato periodicamente con decisione del Comitato su proposta dell'Istituto Geografico Militare, e' approvato con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali, ed e' pubblicato sul sito istituzionale di DigitPA.