Art. 5 
 
 
                       Rete Dinamica Nazionale 
 
  1. La Rete dinamica  nazionale  (RDN),  costituita  dalle  stazioni
permanenti di cui all'allegato 1 materializza  il  nuovo  Sistema  di
riferimento geodetico nazionale. 
  2. Le stazioni permanenti della Rete dinamica nazionale  rispettano
le specifiche tecniche di cui all'allegato 2. 
  3. L'Istituto Geografico Militare cura,  anche  attraverso  accordi
con le Regioni e gli enti gestori o proprietari  delle  stazioni,  il
monitoraggio e l'efficienza della Rete dinamica nazionale. 
  4. L'elenco delle stazioni permanenti della Rete dinamica nazionale
e' aggiornato periodicamente con decisione del Comitato  su  proposta
dell'Istituto Geografico  Militare,  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare  per  i  profili  relativi  ai  dati  ambientali,  ed  e'
pubblicato sul sito istituzionale di DigitPA.