Art. 2 Base informativa territoriale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i database geotopografici costituiscono la base informativa territoriale delle amministrazioni per la raccolta e la gestione dei dati territoriali individuati e definiti negli allegati 1 e 2. 2. I database geotopografici fanno parte dell'infrastruttura per l'informazione territoriale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.