Art. 2 
 
 
                    Base informativa territoriale 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i database geotopografici costituiscono la base  informativa
territoriale delle amministrazioni per la raccolta e la gestione  dei
dati territoriali individuati e definiti negli allegati 1 e 2. 
  2. I database geotopografici fanno  parte  dell'infrastruttura  per
l'informazione territoriale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 32.