Art. 3 
 
 
         Formazione e contenuto dei database geotopografici 
 
  1. I database geotopografici rispettano la struttura, le specifiche
di contenuto e le regole di interpretazione approvate dal Comitato  e
riportate negli allegati 1 e 2. I database topografici  e  i  singoli
strati che lo compongono, in modo da poter  essere  interoperabili  a
livello europeo, sono compatibili con Regolamento (UE)  n.  1089/2010
della Commissione del  23  novembre  2010  recante  attuazione  della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'interoperabilita' dei  set  di  dati  territoriali  e  dei
servizi di dati territoriali. 
  2. A decorrere dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
sulla   Gazzetta   Ufficiale   della    Repubblica    italiana,    le
amministrazioni che producono, acquisiscono o  validano  una  o  piu'
classi degli strati informativi che costituiscono  il  contenuto  dei
database geotopografici adottano le  specifiche  di  contenuto  e  le
regole di interpretazione di cui al comma 1.