Art. 5 
 
 
                   Fruibilita' e scambio dei dati 
 
  1. Al fine di assicurare un adeguato livello  di  interoperabilita'
dei  dati  territoriali  che  costituiscono  il  contenuto   dei   DB
Geotopografici, le amministrazioni adottano le specifiche tecniche di
cui all'art. 3. 
  1.  Le  amministrazioni   rendono   disponibili   i   propri   dati
territoriali di cui al comma 1 sia per la consultazione  sia  per  il
riuso secondo le modalita'  previste  dagli  articoli  50  e  58  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,
in materia di disponibilita' e fruibilita' dei dati  delle  pubbliche
amministrazioni e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006,  n.36  sul
riutilizzo di documenti nel settore pubblico. 
  2. Per lo scambio telematico le amministrazioni adottano, altresi',
modalita' coerenti con le vigenti regole tecniche e di sicurezza  che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita'. 
  3. L'amministrazione titolare dei dati territoriali e' responsabile
della   correttezza,   della    gestione,    della    diffusione    e
dell'aggiornamento  dei  dati  medesimi  e  dei   relativi   metadati
pubblicati nel Repertorio.