Art. 5 Fruibilita' e scambio dei dati 1. Al fine di assicurare un adeguato livello di interoperabilita' dei dati territoriali che costituiscono il contenuto dei DB Geotopografici, le amministrazioni adottano le specifiche tecniche di cui all'art. 3. 1. Le amministrazioni rendono disponibili i propri dati territoriali di cui al comma 1 sia per la consultazione sia per il riuso secondo le modalita' previste dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in materia di disponibilita' e fruibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico. 2. Per lo scambio telematico le amministrazioni adottano, altresi', modalita' coerenti con le vigenti regole tecniche e di sicurezza che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'. 3. L'amministrazione titolare dei dati territoriali e' responsabile della correttezza, della gestione, della diffusione e dell'aggiornamento dei dati medesimi e dei relativi metadati pubblicati nel Repertorio.