Art. 6 
 
 
        Coordinamento dell'attivita' di acquisizione dei dati 
 
  4. Le  singole  amministrazioni  verificano,  anche  attraverso  il
Repertorio, le eventuali esigenze comuni  o  analoghe  e  pianificano
l'attivita' di acquisizione dei dati in maniera congiunta, al fine di
ricercare intese per scopi comuni.