IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale, cosi' come modificato con  il  decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
  Visti,  in  particolare,  l'articolo  59,  comma  5,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  concernente  l'emanazione  di  un
decreto recante regole tecniche per la definizione del contenuto  del
Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche'  delle  modalita'
di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso,  e  l'articolo
60; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie  in
data 2 maggio  2006,  n.  237,  regolamento  recante  composizione  e
funzionamento  del  Comitato  per  le  regole   tecniche   sui   dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  59,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
agosto 2007 con il quale e' stato costituito il suddetto Comitato per
le  regole   tecniche   sui   dati   territoriali   delle   pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante
attuazione della  direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di
documenti nel settore pubblico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. prof.  Renato  Brunetta  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'
stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica   amministrazione   e
l'innovazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia pubblica amministrazione  ed  innovazione  al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  1205/2008  della  Commissione  del  3
dicembre  2008  recante  attuazione  della  direttiva  2007/2/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati; 
  Visto il decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  177  recante
riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32  recante
attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,     che     istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea (INSPIRE); 
  Sentito il Comitato per le regole tecniche  sui  dati  territoriali
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 59, comma 2,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 ottobre 2009; 
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20  luglio  1998,  attuata  con  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  regole  tecniche  per  la
definizione  del  contenuto  del  Repertorio   nazionale   dei   dati
territoriali, nonche' delle modalita'  di  prima  costituzione  e  di
successivo aggiornamento dello stesso. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  Comitato:  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati
territoriali delle  pubbliche  amministrazioni,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82; 
    b)  dati  territoriali:  qualunque  informazione  geograficamente
localizzata, cosi' come  definito  dall'articolo  59,  comma  1,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c) dati territoriali di interesse generale: i  dati  territoriali
individuati come dati di interesse generale da parte del Comitato per
le finalita' di pubblicazione nel Repertorio, previste  dell'articolo
59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  riportati
nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    d) direttiva  INSPIRE:  la  direttiva  2007/2/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  14  marzo   2007,   che   istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea, cui si e' data attuazione  con  il  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 32; 
    e) metadati: informazioni che descrivono i dati territoriali e  i
servizi ad essi relativi e che consentono di registrare, ricercare  e
utilizzare tali dati e servizi; 
    f) Repertorio: il  Repertorio  nazionale  dei  dati  territoriali
istituito presso DigitPA (gia'  Centro  nazionale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione - CNIPA), ai sensi  dell'articolo  59,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    g) servizi relativi  ai  dati  territoriali:  le  operazioni  che
possono essere eseguite, con un'applicazione  informatica,  sui  dati
territoriali in questione o sui metadati connessi; 
    h) Geoportale nazionale: un sito  internet,  o  equivalente,  che
fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7
del decreto legislativo n. 32 del 2010; 
    i)   amministrazione   titolare    del    dato:    la    pubblica
amministrazione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, che produce e detiene il dato originale,
ovvero la versione di riferimento da cui derivano eventuali  copie  e
che ne puo' disporre liberamente.