Art. 10 Pianificazione 1. I metadati contenuti nel Repertorio costituiscono la base informativa attraverso la quale le amministrazioni verificano l'eventuale esistenza di esigenze comuni o analoghe e pianificano l'attivita' di acquisizione dei dati in maniera congiunta, con l'obiettivo di minimizzare i costi sostenuti dalle singole Amministrazioni, informandone il Comitato. 2. Nella relazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 il Comitato espone i risultati dell'attivita' di cui al comma 1 evidenziando, in particolare, le economie raggiunte. 3. Il Comitato concorda con le amministrazioni interessate la definizione di proposte per un eventuale reinvestimento delle economie realizzate con le attivita' di cui al comma 1 in progetti di interesse nel settore dell'informazione geografica. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2011 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 Registro n. 2, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 86