Art. 10 
 
 
                           Pianificazione 
 
  1. I  metadati  contenuti  nel  Repertorio  costituiscono  la  base
informativa  attraverso  la  quale  le   amministrazioni   verificano
l'eventuale esistenza di esigenze comuni  o  analoghe  e  pianificano
l'attivita' di  acquisizione  dei  dati  in  maniera  congiunta,  con
l'obiettivo  di  minimizzare  i   costi   sostenuti   dalle   singole
Amministrazioni, informandone il Comitato. 
  2. Nella relazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 il  Comitato  espone  i
risultati  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1   evidenziando,   in
particolare, le economie raggiunte. 
  3. Il Comitato  concorda  con  le  amministrazioni  interessate  la
definizione  di  proposte  per  un  eventuale  reinvestimento   delle
economie realizzate con le attivita' di cui al comma 1 in progetti di
interesse nel settore dell'informazione geografica. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 novembre 2011 
 
                                        Il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                  Brunetta            
 
  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio 
        e del mare 
      Prestigiacomo 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 
Registro n. 2, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 86