Art. 6 Aggiornamento del Repertorio 1. Entro tre mesi dall'acquisizione di nuovi dati territoriali di interesse generale, e servizi ad essi relativi, le amministrazioni titolari provvedono alla pubblicazione dei relativi metadati nel Repertorio. 2. Ai fini di cui all'articolo 10, le amministrazioni provvedono, altresi', ad inserire nel Repertorio, almeno con cadenza annuale, i metadati relativi ai dati che prevedono di acquisire.