Art. 7 Modalita' di sviluppo del Repertorio 1. Le amministrazioni provvedono ad incrementare e aggiornare il Repertorio in conformita' alle specifiche tecniche per la formazione e l'alimentazione del Repertorio di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 e l'elenco dei dati di interesse generale di cui all'allegato 1 sono aggiornati periodicamente con decisione del Comitato, anche su proposta delle amministrazioni interessate e sono approvate con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali e sono pubblicati sul sito istituzionale di DigitPA e sul Geoportale nazionale. 3. Previa comunicazione a DigitPA e, ferma restando la responsabilita' diretta dell'amministrazione titolare, per tutte le attivita' di incremento e aggiornamento del Repertorio, le amministrazioni titolari dei dati, e dei relativi servizi, possono avvalersi di altra pubblica amministrazione ovvero di altro soggetto individuato ai sensi della normativa vigente.