Art. 7 
 
 
                Modalita' di sviluppo del Repertorio 
 
  1. Le amministrazioni provvedono ad incrementare  e  aggiornare  il
Repertorio in conformita' alle specifiche tecniche per la  formazione
e  l'alimentazione  del  Repertorio  di  cui  all'allegato   2,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 e l'elenco dei dati
di  interesse  generale  di  cui  all'allegato  1   sono   aggiornati
periodicamente con decisione del Comitato, anche  su  proposta  delle
amministrazioni interessate e sono approvate con decreto del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare per i profili relativi ai dati ambientali e sono pubblicati  sul
sito istituzionale di DigitPA e sul Geoportale nazionale. 
  3.  Previa  comunicazione  a   DigitPA   e,   ferma   restando   la
responsabilita' diretta dell'amministrazione titolare, per  tutte  le
attivita'  di  incremento  e   aggiornamento   del   Repertorio,   le
amministrazioni titolari dei dati, e dei  relativi  servizi,  possono
avvalersi di altra pubblica amministrazione ovvero di altro  soggetto
individuato ai sensi della normativa vigente.