Art. 4 Fruibilita' e scambio dei dati 1. Al fine di assicurare un adeguato livello di interoperabilita' dei dati, le amministrazioni adottano le indicazioni relative al formato dei dati contenute nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2. 2. Le amministrazioni rendono disponibili i propri dati per la consultazione o per il riuso, secondo le modalita' previste dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in materia di disponibilita' e fruibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, con facolta' di utilizzare a tali fini anche il Geoportale nazionale. 3. Per lo scambio telematico le amministrazioni adottano modalita' coerenti con le vigenti regole tecniche e di sicurezza che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.