Art. 4 1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' altresi' delegato: a) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega; c) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 13 dicembre 2011 Il Presidente: Monti Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 230