Art. 4 
 
  1. Nelle materie  oggetto  del  presente  decreto  il  Ministro  e'
altresi' delegato: 
    a)  a  provvedere  ad  intese  e  concerti  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per  le  iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni; 
    b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti  per
l'attuazione  dei  progetti  nazionali  e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega; 
    c) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche'  a  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  organismi  analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 13 dicembre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 230