Articolo 2 Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito; b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia; c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia; d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari; e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) a promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministro delegato alle pari opportunita' la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; g) a promuovere e a coordinare le attivita' in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute.