Articolo 2 
 
Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni  di  indirizzo,  di
coordinamento e di promozione  di  iniziative,  anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
relativamente alla materia delle politiche per la famiglia. 
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli
Ministri, il Ministro e' delegato: 
a) a  promuovere  e  coordinare  le  politiche  governative  volte  a
garantire la tutela dei  diritti  della  famiglia  in  tutte  le  sue
componenti  e  le  sue  problematiche   generazionali,   nonche'   ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore della  famiglia  in
ogni ambito; 
b) ad  adottare  le  iniziative  necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed  il  monitoraggio  delle  misure  di
sostegno alla famiglia; 
c)  a  promuovere  la  comunicazione  istituzionale  in  materia   di
politiche della famiglia; 
d) a promuovere e coordinare le  azioni  governative  in  materia  di
regime giuridico delle relazioni familiari; 
e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare
la crisi demografica e a realizzare gli interventi  per  il  sostegno
della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure  di
sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla  natalita',  anche
con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250,  1254
e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
f) a promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministro delegato  alle
pari opportunita' la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di
cura della famiglia; 
g) a promuovere e a coordinare le attivita' in materia di  consultori
familiari, ferme restando le competenze di  carattere  sanitario  del
Ministro della salute.