Art. 2 1. Il Ministro professor Dino Piero Giarda e' inoltre delegato, a decorrere dal 17 novembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attivita': a) coordinare l'azione del Governo, anche mediante la formulazione di proposte e di iniziative, in materia di analisi e studio per il riordino della spesa pubblica; b) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali; c) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti; d) impulso e coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessita' di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonche' per il conseguimento degli obiettivi stabiliti; e) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; f) segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; g) informazione, comunicazione e promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attivita' complessiva del Governo. 2. Al Ministro sono altresi' delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. 3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera f), il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri. 5. Il Ministro per le finalita' di cui al presente articolo si avvale del Dipartimento per il programma di Governo e del Comitato tecnico-scientifico di cui al DPR 12 dicembre 2006, n. 315, e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Limitatamente alle materie oggetto del presente articolo, il Ministro e' inoltre delegato: a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro; b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni; c) a convocare la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011.