Art. 2 
 
  1. Il Ministro professor Dino Piero Giarda e' inoltre  delegato,  a
decorrere dal 17 novembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso,
coordinamento, monitoraggio, verifica  e  valutazione,  nonche'  ogni
altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in
relazione  all'attuazione  ed  all'aggiornamento  del  programma   di
Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le  materie  riguardanti
le seguenti aree di attivita': 
    a)  coordinare  l'azione   del   Governo,   anche   mediante   la
formulazione di proposte e di iniziative, in  materia  di  analisi  e
studio per il riordino della spesa pubblica; 
    b) analisi del programma di Governo, ricognizione  degli  impegni
assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea  ovvero
derivanti da accordi internazionali; 
    c) analisi delle direttive ministeriali volte  a  realizzare  gli
indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di  Governo
e gli impegni assunti; 
    d) impulso e coordinamento delle  attivita'  e  delle  iniziative
necessarie  per  l'attuazione,  la  verifica  delle   necessita'   di
adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonche' per
il conseguimento degli obiettivi stabiliti; 
    e)  monitoraggio  e  verifica   dell'attuazione,   sia   in   via
legislativa che  amministrativa,  del  programma  e  delle  politiche
settoriali,    nonche'    del    conseguimento    degli     obiettivi
economico-finanziari programmati; 
    f)  segnalazione  dei  ritardi,   delle   difficolta'   o   degli
scostamenti eventualmente rilevati; 
    g) informazione,  comunicazione  e  promozione  dell'attivita'  e
delle iniziative del  Governo  per  la  realizzazione  del  programma
attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione
di  massa,  anche  al  fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza
all'attivita' complessiva del Governo. 
  2. Al Ministro sono altresi' delegate le funzioni di  coordinamento
in   materia   di   valutazione   e   controllo   strategico    nelle
amministrazioni dello Stato. 
  3.  In  relazione  allo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  il
Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e  valutazione
forniti  dal  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione e dai Sottosegretari alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. 
  4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera
f), il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del  Consiglio
dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri. 
  5. Il Ministro per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  si
avvale del Dipartimento per il programma di Governo  e  del  Comitato
tecnico-scientifico di cui  al  DPR  12  dicembre  2006,  n.  315,  e
utilizza gli elementi  informativi  forniti  dai  Dipartimenti  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  6. Limitatamente alle materie oggetto  del  presente  articolo,  il
Ministro e' inoltre delegato: 
    a) a costituire commissioni di studio e consulenza  e  gruppi  di
lavoro; 
    b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed  altri
organismi di studio  tecnico-amministrativi  e  consultivi,  operanti
presso altre amministrazioni ed istituzioni; 
    c) a convocare la Conferenza dei  Capi  di  Gabinetto,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 1° marzo 2011.