IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione; Visto l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile.2006, n. 163 che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei lavori; Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo studio di fattibilita'; Visto l'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto ministeriale n. 1021/1V del 9 giugno 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e relative schede; Visto l'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i; Visto il decreto del capo Dipartimento n. 2924 del 30 maggio 2011 con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome. allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM; Decreta: Art. 1 Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. 2. I limiti di cui all'articolo 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo articolo 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 e' disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.