Art. 2 
 
 
Attivita' preliminari alla  redazione  del  programma  triennale  dei
                               lavori 
 
  1.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei
documenti  di  programmazione,  ai   bisogni   che   possono   essere
soddisfatti tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
capitale privato, in quanto suscettibili  di  gestione  economica  ai
sensi dell'articolo 128, comma 2 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163,  nonche'  tramite  beni  immobili  che  possono  essere
oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 53, comma 6 del
decreto  legislativo  12  aprile  2006.  n.  163,  il  quadro   delle
disponibilita' finanziarie  e'  riportato  secondo  lo  schema  della
scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse  provenienze,
le somme complessivamente  destinate  all'attuazione  del  programma.
Nella scheda 2, sezione B, sono  riportate  le  indicazioni  relative
all'applicazione dell'articolo 128, comma 4 del  decreto  legislativo
12 aprile 2006. n. 163. 
  2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo
pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui  all'articolo
1,  comma  1  provvedono  a  redigere  sintetici   studi   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime  indicazioni
con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  14,  comma  1,  del
medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli  aspetti  considerati
in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui  si  prevede
la realizzazione. 
  3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di  curo  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 provvedono alla redazione  di
studi di fattibilita', secondo quanto previsto dall'articolo 4  della
legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformita'  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 14 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. 
  4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i  lavori
di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163 e' sufficiente lo studio di fattibilita'.