Art. 4 
 
 
      Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 
         e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa 
 
  1. L'inclusione di un lavoro  nell'elenco  annuale  e'  subordinata
alla previa approvazione  di  uno  studio  di  fattibilita'  o  della
progettazione   almeno   preliminare    secondo    quanto    disposto
dall'articolo 128, comma 6, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163. 
  2. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima  sommaria  dei  costi,  ai  sensi
dell'articolo 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163; per i lavori  di  cui  all'art.  153  del  medesimo  decreto  e'
sufficiente lo studio di fattibilita'. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  128  comma  1  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative
ai lavori in economia, di  cui  all'articolo  125,  comma  7,  ultimo
periodo.  del   medesimo   decreto   sono   attuate   attraverso   la
predisposizione  di  un  apposito  elenco  da  allegare  alla  scheda
dell'elenco annuale. 
  4. Ove necessario, l'elenco annuale e' adeguato in fasi intermedie.
attraverso  procedure  definite  da  ciascuna  amministrazione,   per
garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza
agli effettivi flussi di spesa. 
  5. Al fine di  limitare  la  formazione  dei  residui  passivi,  le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra  i
diversi  interventi  e  in  caso  di  impossibilita'  sopravvenuta  a
realizzare  un  lavoro   inserito   nell'elenco   annuale   procedono
all'adeguamento dello  stesso  elenco,  o,  ove  indispensabile,  del
programma triennale. 
  6. Le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  effettuate
nell'osservanza  delle  norme  di  bilancio   proprie   delle   varie
Amministrazioni.