Art. 5 Pubblicita' e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'approvazione degli stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicita', purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'articolo 1 comma 3. 2. Quando il programma dell'amministrazione e' redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicita' e' effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici. 3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati, dopo l'approvazione, tempestivamente sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 4. La pubblicita' degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede gia' pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3.