Art. 5 
 
Pubblicita'  e  pubblicazione  del  Programma  Triennale,  dei   suoi
  aggiornamenti  annuali  e  dell'elenco  annuale   dei   lavori   da
  realizzare nell'anno stesso. 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei
programmi triennali e dei relativi elenchi annuali,  oltre  a  quanto
previsto dall'articolo 128, comma  2,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  prima  dell'approvazione  degli
stessi, possono adottare  ulteriori  forme  di  pubblicita',  purche'
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei  tempi
di cui all'articolo 1 comma 3. 
  2. Quando il programma dell'amministrazione e' redatto  sulla  base
di un insieme  di  proposte  provenienti  da  uffici  periferici,  la
pubblicita' e' effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici. 
  3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i
relativi  aggiornamenti   sono   pubblicati,   dopo   l'approvazione,
tempestivamente sui siti informatici predisposti rispettivamente  dal
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  dalle  Regioni  e
Province autonome di cui al decreto ministeriale 6  aprile  2001,  n.
20, e per estremi sul  sito  informatico  presso  l'Osservatorio  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
  4.  La  pubblicita'  degli  adeguamenti  dei  programmi  triennali,
dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del  primo
anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la pubblicazione
dell'atto che li approva sul profilo di  committente  per  almeno  15
giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di  aggiornamento  delle
schede gia' pubblicate sul sito di competenza di  cui  al  precedente
comma 3.