LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012: 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  il
quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione  e  nel
perseguimento  di  obiettivi  di   funzionalita',   economicita'   ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di  coordinare  l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Visto l'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e,  in
particolare, il comma 5, il quale prevede che in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano  sono  individuate  le  attrezzature  di
lavoro per le quali e' richiesta  una  specifica  abilitazione  degli
operatori  nonche'  le  modalita'  per  il  riconoscimento  di   tale
abilitazione, i soggetti formatori, la  durata,  gli  indirizzi  e  i
requisiti minimi di validita' della formazione; 
  Vista la nota del 9 novembre 2011 con la  quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una proposta di accordo
in attuazione del citato art. 73, comma 5, che e' stata diramata alle
Regioni e Province autonome con lettera in data 14 novembre 2011; 
  Considerato che, per l'esame del  provvedimento  in  argomento,  e'
stata convocata una riunione tecnica per il giorno  11  gennaio  2012
nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative
delle Regioni e Province autonome e,  in  particolare,  le  richieste
avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, gia'  formalizzate  con
lettera del 9 gennaio 2012 e diramate  alle  Amministrazioni  statali
competenti con nota del 10 gennaio 2012; 
  Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale e'  stata  trasmessa
al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  lettera
pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano
concernente, in particolare, la proposta di clausola di  salvaguardia
e di non regresso da inserire nel provvedimento in parola; 
  Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la  quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ha inviato  la  versione  definitiva
del documento di cui trattasi, con i  relativi  allegati,  che  tiene
conto delle richieste emendative formulate dalle Regioni  e  Province
autonome; 
  Vista la lettera  in  data  25  gennaio  2012  con  la  quale  tale
definitiva  versione,  corredata  dei  relativi  allegati,  e'  stata
diramata, con richiesta di  assenso  tecnico,  alle  Regioni  e  alle
Province autonome; 
  Vista nota del 16 febbraio  2012  con  la  quale  il  Coordinamento
tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione  e  ricerca
della Regione Toscana ha espresso  avviso  tecnico  favorevole  sulla
predetta definitiva versione del piu' volte menzionato documento; 
  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, sul documento, allegato A), parte  integrante  del  presente
atto, concernente l'individuazione delle attrezzature di  lavoro  per
le quali e' richiesta una  specifica  abilitazione  degli  operatori,
nonche' le modalita' per il riconoscimento di  tale  abilitazione,  i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  Roma, 22 febbraio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
Il Segretario: Siniscalchi