Art. 2 
 
  1. Il medico veterinario che,  sulla  base  di  una  sintomatologia
conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare
di  specie  animale  domestica  o   selvatica,   ne   da'   immediata
comunicazione al  sindaco  e  al  Servizio  veterinario  dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente. 
  2.  Il  medico  veterinario  invia   all'Istituto   zooprofilattico
sperimentale competente per territorio eventuali campioni e  in  caso
di   decesso   dell'animale    anche    la    carcassa,    al    fine
dell'identificazione del veleno o della  sostanza  che  ha  provocato
l'avvelenamento,  accompagnati  da  referto  anamnestico   utile   ad
indirizzare la ricerca analitica.  L'invio  di  carcasse  di  animali
deceduti per avvelenamento e campioni biologici  da  essi  prelevati,
nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene  per  il
tramite  delle  Aziende  unita'  sanitarie  locali   competenti   per
territorio o delle imprese convenzionate.